Esonero contributivo parziale per l’anno 2021 – articolo 1, commi da 20 a 22bis, della legge n. 178/2020 (Circolare Inps)

Esonero contributivo parziale per l’anno 2021 – articolo 1, commi da 20 a 22bis, della legge n. 178/2020 (Circolare Inps)

Qui la circolare INPS sull’esonero contributivo parziale che l’Istituto ci ha chiesto di diffondere tra i nostri associati. https://www.cepionline.it/wp-content/uploads/2021/05/circolare-inps.pdf Di seguito il testo della stessa Con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021 l’INPS, per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ha comunicato il differimento del versamento avente scadenza originaria

Qui la circolare INPS sull’esonero contributivo parziale che l’Istituto ci ha chiesto di diffondere tra i nostri associati.

https://www.cepionline.it/wp-content/uploads/2021/05/circolare-inps.pdf

Di seguito il testo della stessa

Con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021 l’INPS, per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ha comunicato il differimento del versamento avente scadenza originaria il 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, in attesa di fornire ulteriori specifiche indicazioni per l’applicazione
dell’esonero contributivo previsto nella Legge di Bilancio 2021. Le condizioni richieste per l’accesso all’esonero, previsto per una sola Gestione relativamente ai soli contributi previdenziali dovuti per il 2021 (con esclusione di
qualsiasi contribuzione integrativa e dei premi dovuti a INAIL) e la cui disciplina sarà definita con decreto interministeriale in fase di emanazione, sono le seguenti:

  •  per gli iscritti che abbiano avviato l’attività entro il 2019: calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e reddito
    complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro. I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel
    2020;
  •  assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto
    intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici
    diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità);
  • possesso di Durc regolare in corso di validità.
  • Con riferimento alla condizione del possesso di Durc regolare, allo scopo di accelerare
    il procedimento di verifica della regolarità contributiva di competenza dello scrivente
    Istituto, anche in funzione di una più efficace gestione di un eventuale processo di
    regolarizzazione e di una riduzione dei tempi di riconoscimento dell’esonero, si chiede
    a codesta Associazione di segnalare ai propri iscritti l’opportunità di procedere,
    nell’interesse dei soggetti aventi titolo all’esonero, alla richiesta di verifica sulla
    procedura Durc on line.
    Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
    Il Direttore centrale Entrate
    Vincenzo Tedesco
CEPI
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