Intervento della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio sulle notifiche via PEC – Gian Luigi Buono  

Intervento della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio sulle notifiche via PEC – Gian Luigi Buono  

Interessante intervento della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio in ordine all’inesistenza giuridica delle notifiche effettuate da Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo indirizzi Pec non inseriti nei registri pubblici (registro IPA, REGINDE, INIPEC), in violazione del Regolamento Europeo n. 910/2014 detto eIDAS.

 

Sino allo scorso mese di settembre 2022, Agenzia Entrate Riscossione non aveva inserito le proprie pec con le quali effettua notifiche di cartelle esattoriali, preavvisi di fermo amministrativo, preavvisi di iscrizioni ipotecarie ed altro ai contribuenti, nei pubblici registri consultabili da tutti gli utenti e finalizzati a verificare e garantire l’autenticità dell’indirizzo elettronico e quindi del mittente.

Dunque, indirizzi come notifica.acc.lazio@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it, sino allo scorso settembre, non risultavano inseriti nei pubblici registri e pertanto non erano “verificabili” da parte del destinatario della notifica, creando così potenziale incertezza sull’identità del mittente, in violazione del Regolamento UE n. 910/214 e dell’art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994 secondo il quale la notificazione con modalità telematica si effettua a mezzo posta elettronica certificata il cui indirizzo risulta registrato nei pubblici elenchi.

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria Regionale, la notifica effettuata da indirizzi non registrati è giuridicamente inesistente e quindi priva di effetti per il contribuente. Più precisamente: “…non può reputarsi valida la notifica effettuata dall’Ufficio avvalendosi di indirizzi non ufficiali, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell’atto impugnato, atta a comprovare l’affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da indirizzo formalmente non opponibile al contribuente”.

Diretta conseguenza di quanto sopra, oltre alla già citata inesistenza giuridica, è l’inefficacia di ogni atto successivo e conseguente all’atto tributario “mal notificato”.

Immaginiamo, ad esempio, di aver ricevuto prima dello scorso settembre una cartella esattoriale notificata con le modalità sopra indicate, di non averla saldata e di non averla impugnata. Ebbene, qualunque atto esecutivo ad essa conseguente, anche se questa volta regolarmente notificato, sarebbe suscettibile di impugnazione e conseguente annullamento, non essendo stato preceduto da regolare notifica.

Il tema testé affrontato è oltremodo interessante e di attualità atteso che numerosissimi contribuenti si accingono in questo periodo ad aderire allo stralcio. L’adesione, infatti, costituirebbe automaticamente riconoscimento dell’atto notificato irregolarmente con ogni conseguente sanatoria dell’atto impositivo.

Prima di aderire alla rottamazione conviene quindi esaminare attentamente la propria situazione, gli atti ricevuti e soprattutto la regolarità delle notifiche degli stessi, in quanto potrebbe essere conveniente scegliere la via dell’impugnazione piuttosto che quella dello stralcio.

Studio Legale CBS&Partners

Avv. Gianluigi Buono

 

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